Lo statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 18 dicembre 2022.
Denominazione, sede, durata
Art. 1. È costituito, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l’ente del terzo settore denominato “Laboratorio di filosofia contemporanea – APS”.
L’Associazione ha sede legale in Trieste.
L’eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente Statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Scopo, finalità e attività
Art. 2. L’Associazione non riconosciuta non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
In particolare, svolgerà le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone di dare luogo a:
- promozione dello studio e della divulgazione del pensiero contemporaneo, con particolare attenzione a quello filosofico, attraverso iniziative pubbliche a carattere scientifico e culturale, nonché incentivazione della cultura critica e riflessione sulla realtà attuale attraverso gli strumenti del pensiero filosofico;
- promozione e organizzazione di percorsi formativi e laboratori rivolti a soci e a terzi;
- organizzazione e promozione di eventi culturali, dibattiti pubblici, convegni, conferenze, tavole rotonde, iniziative editoriali, scambi culturali, seminari e attività di studio, attività di ricerca e documentazione presso istituzioni pubbliche e private avvalendosi di tutti i mezzi multimediali a disposizione.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissionedegli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Ammissione e numero degli associati
Art. 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Diritti e obblighi degli associati
Art. 4. Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto concordato nel Consiglio direttivo;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Perdita della qualità di socio
Art. 5. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato non provvede al pagamento della quota associativa per oltre un anno.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Volontari
Art. 6. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Lavoratori
Art. 7. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 8. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive.
L’Assemblea
Art. 9. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all’anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione.
L’Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., oppure consegnata a mano, debitamente controfirmata, o a mezzo sms o e-mail, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revocai componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva ilbilancio di esercizio;
- delibera sullaresponsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventualeregolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati..
Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
L’Assemblea può svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o attraverso le modalità di voto digitale qualora l’Assemblea sia online o in modalità mista. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio Direttivo
Art. 10. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il consiglio direttivo può nominare un comitato tecnico scientifico secondo le finalità e i criteri di cui all’art. 14.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente
Art. 11. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
I componenti del Consiglio direttivo, una volta eletti dall’Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Tesoriere
Art. 12. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 13. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia e di tenere aggiornato il libro soci.
Il Comitato tecnico-scientifico
Art. 14. Il Comitato tecnico-scientifico può essere composto sia da soci, sia da personalità non appartenenti all’Associazione, in ogni caso riconosciute per il loro ruolo culturale e sociale, a garanzia di elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell’attività di ricerca.
Il Comitato tecnico-scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate.
È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, con un mandato rinnovabile. Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo.
Almeno una volta all’anno, il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico dell’Associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La riunione può avvenire sia in presenza, sia attraverso strumenti digitali.
I compiti del Comitato tecnico-scientifico sono:
- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo
- proporre al Consiglio direttivo l’indirizzo politico-culturale dell’Associazione e sollecitarla a programmare le attività descritte nell’articolo 3 dello Statuto
- partecipare direttamente e indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati
Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.
Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.
L’Organo di controllo
Art. 15. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Revisore legale dei conti
Art. 16. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio
Art. 17. Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Divieto di distribuzione degli utili
Art. 18. Ai fini di cui al precedente art. 32, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Risorse economiche
Art. 19. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Bilancio di esercizio
Art. 20. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Libri sociali
Art. 21. L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degliassociati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previo appuntamento da richiedere attraverso la mail dell’Associazione.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Art. 22. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Norma finale
Art. 23. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.